IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante  delega
legislativa  al  Governo  della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 agosto 1992;
  Visto  il  parere  reso in data 30 settembre 1992 dalla commissione
parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge  n.  81
del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1992;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Nel comma 3 dell'art. 242  del  decreto  legislativo  28  luglio
1989,  n.  271,  come da ultimo modificato dal decreto legislativo 12
dicembre 1991, n. 400, le parole: "alla data  del  23  ottobre  1992"
sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1993".
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,  Ministro  di  grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987
          e' il seguente:
             "Art. 7. - 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore  del
          nuovo   codice   di  procedura  penale,  il  Governo  della
          Repubblica  puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi
          fissati dagli articoli 2  e  3  su  conforme  parere  della
          commissione  prevista  dall'art.  8, con uno o piu' decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche  per  singole  parti  omogenee,  il testo delle nuove
          disposizioni  sul  processo  penale  ad   una   commissione
          composta  da  venti  deputati  e  da venti senatori scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal Presidente del Senato della Repubblica  in  proporzione
          al  numero  dei  componenti i gruppi parlamentari, comunque
          assicurando la presenza di un rappresentante  per  ciascuna
          componente  politica costituita in gruppo in almeno un ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta  giorni dalla ricezione, indicando specificatamente
          le eventuali disposizioni che  non  ritiene  corrispondenti
          alle direttive della legge di delega.
             3.  Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i  testi
          alla  commissione  per  il  parere  definitivo sull'intiero
          testo, parere che deve essere espresso entro trenta  giorni
          dall'ultimo invio.
             4.  Il Governo procede all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  vigente  dell'art.  242  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale,  approvate  con D.Lgs. n. 271/1989, gia'
          modificato dall'art. 1  del  D.Lgs.  n.    77/1990  e  come
          ulteriormente   modificato   dall'art.   1  del  D.Lgs.  n.
          293/1990, dall'art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 1991, n.  400,
          e dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   242   (Procedimenti   in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente  vigenti).  -  1.  La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a)  nei  procedimenti in corso alla data di entrata in
          vigore del codice quando  e'  stato  compiuto  un  atto  di
          istruzione  del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
          stato  contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in   un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2. Quando si procede con istruzione sommaria,  se  entro
          il  31  dicembre  1990  non  e'  stato  ancora richiesto il
          decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza  di
          proscioglimento   o  non  e'  stato  disposto  il  giudizio
          direttissimo, il  pubblico  ministero  entro  i  successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al  giudice  istruttore.  Questo  provvede agli adempimenti
          previsti  dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed   entro
          sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine ivi indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
             3.   Quando   si  procede  con  istruzione  formale,  se
          l'istruzione e' ancora in corso alla data del  31  dicembre
          1990  ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art.
          407 comma 2  lettera  a)  del  codice,  alla  data  del  31
          dicembre  1993,  il  giudice istruttore entro cinque giorni
          deposita il fascicolo in  cancelleria,  dandone  avviso  al
          pubblico   ministero  a  norma  dall'art.  369  del  codice
          abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine
          previsto  dall'art.  372  del  codice  abrogato, il giudice
          istruttore  pronuncia  sentenza   di   proscioglimento   od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
            4.  Nei  procedimenti  di competenza del pretore, se alla
          data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in  corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronuncia  sentenza  di
          proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o  decreto
          penale    di    condanna   ovvero   dispone   il   giudizio
          direttissimo".